Art. 12.
(Difesa tecnica).

      1. Le parti interessate, diverse dall'ufficio dell'agenzia fiscale o dall'ente locale o regionale o dall'ente previdenziale nei cui confronti è stato proposto il ricorso, devono stare in giudizio, salvo i casi in cui la legge dispone altrimenti, con il ministero di un unico avvocato legalmente esercente, senza alcuna limitazione territoriale e, davanti alla Corte di cassazione, con il ministero di un avvocato iscritto all'apposito albo.
      2. Al difensore deve essere conferita la procura alle liti, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o anche in calce od a margine di un atto del processo, nel qual caso la sottoscrizione autografa è certificata dallo stesso avvocato. La procura speciale alle liti è valida sia quando la firma del difensore si trovi subito dopo la sottoscrizione del conferente sia quando la firma del difensore sia apposta in chiusura del testo del documento nel quale il mandato si inserisce. All'udienza pubblica la procura può essere conferita solo per iscritto e se ne dà atto nel verbale. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su un foglio separato che sia, però, congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.
      3. L'ufficio dell'agenzia fiscale, solo nel giudizio d'appello, può essere assistito dall'Avvocatura dello Stato.
      4. Le cause di valore inferiore ad euro 2.582,28, anche se concernenti atti impositivi dei comuni e degli altri enti locali o

 

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regionali, possono essere proposte direttamente dalle parti interessate che, nei relativi processi, possono stare in giudizio anche senza difesa tecnica. Per valore della lite si intende l'importo del singolo tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste. Il collegio giudicante può, tuttavia, se lo ritiene necessario, ordinare alla parte di munirsi di difesa tecnica fissando per il deposito della procura in segreteria un termine perentorio entro il quale la stessa è tenuta, a pena di inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, a conferire l'incarico ad un avvocato legalmente esercente.
      5. Il presidente della sezione o il collegio giudicante possono sempre ordinare alla parte di munirsi di difesa tecnica, fissando un termine perentorio entro il quale la stessa è tenuta, a pena d'inammissibilità, rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, a conferire l'incarico ad un avvocato e a depositare la relativa procura in segreteria, anche nelle ipotesi in cui il ricorso sia stato erroneamente sottoscritto dalla parte stessa per una causa di valore superiore ad euro 2.582,28.
      6. Durante lo svolgimento della difesa tecnica, l'avvocato non è soggetto alle norme antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 56, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 10 aprile 2007, n. 60.